Adozione e affidamento, che differenze ci sono?

Nell’affidamento il bambino è solo temporaneamente inserito nella famiglia affidataria.

L’adozione invece è un procedimento molto diverso perché porta ad un risultato definitivo. Nell’adozione infatti il bambino diventa giuridicamente parte della nuova famiglia.

Vediamo meglio a cosa servono questi due istituti.

L’affidamento

L’affidamento è uno strumento legale che serve per tutelare la vita del bambino nei casi dove i genitori non sono in grado temporaneamente di occuparsi di lui.

I casi in cui i genitori non sono più in grado di prendersi cura dei loro figli sono tanti, ad esempio può succedere che non abbiano la disponibilità economica, che siano affetti da gravi malattie o patologie mentali, che siano dipendenti da alcol o droghe o che abbiano difficoltà a comportarsi come un genitore farebbe per garantire al figlio una vita sicura e stabile. Quando si presentano situazioni simili a queste i minori possono essere affidati temporaneamente ad un’altra famiglia, quindi condurre parte della loro vita con loro.

Quando un bambino viene dato in affidamento si tende a collocarlo presso una famiglia che ha già dei figli minori, altrimenti si può ricorrere a persone single, a comunità di tipo familiare o a istituti specializzati pubblici o privati vicini a dove abita la famiglia di provenienza.

L’affido può cessare qualora la causa che ha impedito alla famiglia di tenere il bambino venga meno. Invece la durata massima dell’affido di un minore è di 24 mesi, periodo che può essere allungato se il giudice ritiene che sia necessario nell’interesse del minore.

Purtroppo l’affidamento, che dovrebbe essere nel nostro ordinamento solo un rimedio temporaneo, si trasforma troppo spesso in un periodo molto più lungo di precarietà in cui il bambino non sa davvero quale sia la famiglia con cui crescerà. Per questo motivo molti stanno spingendo per considerare il bambino, trascorsi i 24 mesi massimi di affidamento, pienamente “adottabile”. 

L’adozione

L’adozione è un istituto diverso, è uno strumento con cui si trova una famiglia in cui vivere ad un minore in stato di abbandono al quale manca del tutto un sostegno da parte della famiglia d’origine. Nel nostro ordinamento la legge determina in modo rigido quali sono le caratteristiche che rendono una famiglia “idonea” ad adottare un minore in stato di abbandono, questo perché si vuole essere sicuri che il minore inizi una nuova vita con la famiglia più adatta a lui.

In Italia sono previste due tipologie di adozioni:

  • L’adozione legittimante: con questo tipo di adozione viene meno qualsiasi forma di rapporto che aveva il bambino con la famiglia d’origine, che lo ha abbandonato, e diventa parte a tutti gli effetti della nuova famiglia che lo accoglie.
  • L’adozione particolare: è prevista solo in alcuni casi descritti dalla legge ed è quel tipo di adozione in cui il minore non si trova in uno stato di abbandono, quindi non viene meno il rapporto che c’è fra il minore e la famiglia d’origine.

È possibile nel nostro paese non solo adottare bambini di origine italiana ma anche bambini stranieri grazie all’adozione che noi chiamiamo internazionale.

Dall’affidamento all’adozione

Può succedere che un bambino possa, mentre si trova in affido da una famiglia, diventare “adottabile”, quindi che si verifichino dei fenomeni per cui non può più contare del tutto sul supporto della sua famiglia originale: ad esempio possono non esserci più i genitori o possono averlo abbandonato mentre era in affido. A questo punto il Tribunale dichiarerà il bambino adottabile.

Si preferisce sempre che il bambino in casi come questi continui a vivere con la famiglia affidataria.

Gli ultimi orientamenti della giurisprudenza ci dicono inoltre che il semplice affido di un minore si possa trasformare in una adozione dal momento in cui il minore ha passato tanto tempo con la famiglia affidataria tale da creare un forte e duraturo legame affettivo. Deve esserci chiaramente da parte della famiglia l’idoneità per poterlo adottare.