In tema di mantenimento a favore del ex coniuge la regola generale è che: il coniuge ( a cui non e stata addebitata la separazione) ha diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell’obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio. Mentre, il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno.
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con un’interpretazione molto interessante, secondo cui è importante considerare la durata del matrimonio al fine di determinare la quantificazione o l’esclusione del diritto di mantenimento dell’altro coniuge.
In particolare:
- La Suprema di Corte di Cassazione ( con l’ordinanza n. 20507 del 24/07/2024) ha affermato che: “se il matrimonio è durato solo pochi mesi e non si è instaurata una comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tale circostanza può anche escludere il diritto al mantenimento”.
Im base a detta interpretazione, dunque, si rileva che la durata estremamente breve del matrimonio deve essere valutata:
- sia ai fini dell’assegno di mantenimento;
- sia ai fini della sua quantificazione.
Il provvedimento in esame è interessante in quanto mette in relazione: l’assegno di mantenimento tra una coppia e il periodo di tempo in cui la coppia è stata sposata.
Ne consegue che il dovere reciproco di assistenza materiale, dopo la separazione, va, quindi, declinato tenendo conto di una pluralità di parametri, tra cui anche la durata del matrimonio.
- In conclusione si può affermare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nei matrimoni di durata molto breve, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo: può non essere riconosciuto il diritto al mantenimento.
In ogni caso, è importante affrontare queste situazioni con l’assistenza di un avvocato esperto in diritto di famiglia, che possa orientare al meglio le parti coinvolte e tutelare i diritti dei soggetti interessati.
⇒Se ti trovi in una situazione simile, è consigliabile consultare un avvocato esperto in diritto di famiglia per ricevere una consulenza personalizzata e assicurarti che tutto sia gestito nel migliore dei modi.
⇒ Invitiamo tutti coloro che si trovano nella situazione descritta di chiederci una consulenza più approfondita per analizzare tutti i dettagli.

