LA REGOLAMENTAZIONE DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
- Una coppia non sposata con figli che si vuole separarsi cosa deve fare? come deve procedere?
Questa è la domanda che ci è stata posta da una signora che vorrebbe separarsi dal compagno ( per lei come un marito, ma che non ha mai sposato) con cui ha convissuto molti anni e con cui ha una figlia, ancora minorenne.
In un caso come questo la parola separazione e divorzio sono improprie in quanto si usano soltanto quando una coppia si è sposata sia esso matrimonio civile o religioso. E quando la coppia non è sposata allora cosa può fare?
Anche le coppie non spostate hanno diritto di regolamentare i propri rapporti soprattutto nel caso in cui vi sono dei figli minori o maggiorenni non economicamente.
In questo caso, la procedura tecnica si chiama: Ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
- Come si regolamenta l’affidamento ed il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio?
Per una coppia convivente con i figli è necessario regolamentare, sempre perseguendo il supremo interesse del minore, il regime di affidamento e mantenimento degli stessi.
I figli nati da una convivenza vantano gli stessi diritti di quelli nati in un matrimonio, primo tra tutti il diritto alla bigenitorialità, ossia mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.
Pertanto, i genitori non sposati possono rivolgersi (congiuntamente o meno) al Tribunale con ricorso o con la procedura di negoziazione assistita al fine di stabilire le condizioni di affidamento e mantenimento dei propri figli.
Il Tribunale che si occupa di decidere è quello del luogo in cui il minore ha la residenza.
Il Giudice deve poi decidere:
- sul regime di visita del minore;
- sull’entità del mantenimento;
- sulle spese straordinarie;
- sull’assegnazione della casa familiare.
La regolamentazione del regime di visita è chiaramente ispirata al diritto alla bigenitorialità del minore ed al corrispondente diritto dei genitori di esercitare ciascuno la propria responsabilità genitoriale dopo la fine della convivenza: in questo senso, il Giudice tende a prevedere tempi equi di permanenza del figlio con ciascun genitore.
Per quanto riguarda il mantenimento, il criterio rimane quello di assicurare al minore lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza, tenuto conto, ovviamente, delle condizioni economiche e reddituali di ciascun genitore. Preme precisare, però, che anche in questo caso l’obbligo di corrispondere il mantenimento al figlio non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma con la raggiunta autosufficienza economica.
Infine, in ordine all’assegnazione della casa familiare, anche laddove manchi un vincolo di coniugio tra le parti, il criterio è sempre quello di preservare l’ambiente in cui il figlio è nato e/o cresciuto, nell’ottica di tutelare il suo equilibrio psico-fisico, ed assegnare, quindi, la casa al genitore collocatario, quello tra i due ritenuto maggiormente in grado di garantire cure e presenza al figlio.