La separazione è la situazione in cui i coniugi si trovano quando decidono di far cessare gli obblighi matrimoniali in vista poi di un divorzio.

La separazione si distingue in consensuale, giudiziale e di fatto.

Nel caso della separazione consensuale abbiamo visto che i coniugi si trovano concordi nelle condizioni di separazione. Lo status di “separati”, con la separazione consensuale, si può ottenere per i coniugi sia in Comune (solo a determinate condizioni) sia con un ricorso in Tribunale.

Con la riforma Cartabia, che entrerà in vigore il 28 Marzo 2023, cambia anche il procedimento con cui si può ottenere la separazione consensuale davanti al Tribunale, vediamo come.

In cosa cambierà, dal punto di vista procedurale, la separazione consensuale?

  • La competenza.

La prima cosa che cambia con questa riforma è la competenza, quindi a chi il coniuge deve fare la domanda di separazione. Il coniuge deve infatti fare la domanda al Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi. In mancanza di questa informazione la domanda deve essere fatta al tribunale del luogo in cui l’altro coniuge convenuto (il coniuge chiamato in giudizio) ha residenza o domicilio (quindi dove vive oppure dove svolge i suoi affari).

Dal 28 Marzo 2023 si potrà proporre la domanda al Tribunale del luogo di residenza o domicilio di entrambe le parti, quindi sia del coniuge che fa il ricorso, sia del coniuge che viene chiamato in giudizio.

  • Il contenuto del ricorso.

Il ricorso è l’atto che viene presentato alla cancelleria del Tribunale, atto con cui il coniuge fa la domanda di separazione. Da Marzo 2023 il ricorso dovrà essere firmato anche dalle parti (non è quindi più sufficiente che firmi solo l’avvocato delle parti) e dovrà contenere:

  • Sempre le informazioni relative ai due coniugi e ai figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti (il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dei due coniugi).
  • Le informazioni relative al difensore tecnico delle parti quindi all’avvocato (anche la procura, documento con cui il cliente da all’avvocato il potere di rappresentarlo in giudizio).
  • Una chiara e breve esposizione dei fatti che hanno portato i coniugi alla separazione, con le relative conclusioni.
  • Si dovranno indicare i rapporti economici riguardanti i figli (ad esempio, l’indicazione dell’assegno di mantenimento);
  • Nella domanda ci dovrà essere scritto se esistono altri procedimenti che hanno oggetti simili o connessi con il procedimento di separazione; ed eventualmente si dovrà allegare anche una copia dei provvedimenti già adottati in essi.
  • Nella domanda deve anche essere inserite indicazioni sul reddito e sul patrimonio delle parti relative all’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, ma anche le condizioni inerenti ai figli e alle condizioni economiche collegate ai figli.
  • Il deposito di note scritte.

La riforma Cartabia inoltre è la prima a inserire per il processo di separazione consensuale l’udienza in forma scritta.

Con l’udienza in forma scritta i coniugi potranno sostituire la prima udienza del processo con il deposito di note scritte, note che dovranno essere inserite nel ricorso.

Se le parti infatti le parti vogliono ricorrere a queste note scritte al posto di presenziare in udienza dovranno:

  • Chiederlo espressamente nel ricorso.
  • Dichiarare di non volersi in alcun modo riconciliare.
  • Depositare i documenti relativi a tutto ciò che da loro è affermato nelle note scritte.
  • La sentenza.

Se prima la procedura per ottenere una separazione consensuale si chiudeva con l’emanazione da parte del collegio di un decreto di omologazione del verbale di separazione fatto in tribunale, ora con la riforma Cartabia, il collegio provvederà ad emanare una sentenza di separazione. Con la sentenza il collegio prende atto degli accordi che sono stati fatti tra le parti, accordi che però non possono essere presi a sfavore dei figli. In tal caso sarà il collegio a intervenire e a comunicare alle parti che devono accordarsi diversamente.