Collocamento, affidamento, diritto di visita e mantenimento

La separazione può essere consensuale o giudiziale. Come dice la parola stessa, consensuale è quando vi è un accordo dei coniugi nelle questioni più importanti che attengono le condizioni di separazione e può avvenire senza ricorre al Tribunale, soprattutto se vi sono figli maggiorenni. Invece, quando i genitori non trovano un accordo gli stessi ricorrono in Tribunale ed è poi il Giudice a decidere quelle che sono le condizioni di separazione. Se la coppia che in crisi ricorre al Tribunale per procedere con la separazione e ha figli maggiorenni non può pensare che il raggiungimento della maggiore età dei figli  significhi la cessazione tutti gli obblighi a proprio carico.

Collocamento, affidamento e diritto di visita

A differenza della separazione con i figli minori la maggior parte delle questioni e delle litigate di due ex coniugi riguarda proprio il tempo che gli stessi passano con i figli, ma per quello che riguarda i figli di maggiore età, il discorso cambia. 
I genitori di figli maggiorenni non si potranno trovare a litigare per i giorni di competenza di ciascuno da passare con i figli, in quanto gli stessi, essendo maggiorenni, potranno scegliere il genitore con cui vivere. Nessun giudice accoglierà mai la domanda di un genitore di figlio maggiorenne in merito alla richiesta di collocamento, affidamento e diritto di visita dello stesso.

Infatti, dal momento del compimento dei 18 anni ai figli non può più essere imposto un calendario con dei giorni da passare con i genitori: i ragazzi diventatati maggiorenni possono scegliere liberamente il tempo che vogliono dedicare ai genitori e con chi di essi vogliono vivere. Inoltre, non è necessario che il giudice preveda a una regolamentazione del diritto di visita.

Mantenimento

Tuttavia, nonostante il passaggio della maggiore età dei figli, l’obbligo per la madre e il padre di continuare a provvedere al mantenimento dei figli sussiste anche se maggiorenni. Infatti, con il raggiungimento della maggiore età non viene meno l’obbligo di mantenere i figli che continua fino a quando gli stessi non diventano economicamente autosufficienti. Dunque, se i figli finito il liceo o la scuola dell’obbligo decidono di continuare a studiare e di frequentare l’università o corsi di formazione, l’obbligo di mantenere i figli continua.

Se poi il figlio trova un’occupazione, è importante che la retribuzione percepita sia idonea a garantire una vita dignitosa e la piena autonomia ed sia in relazione alle aspirazioni e al percorso di studi del figlio. Quindi, se il figlio di genitori separati o divorziati è impiegato in un lavoro poco remunerativo il genitore tenuto al mantenimento continua ad avere l’obbligo di versarlo. Questa regola, è bene evidenziare, non si applica se il figlio è un fannullone o un nulla facente, sta a casa sul divano e non studia e non lavora.

Se il figlio non si attiva positivamente alla ricerca di un’attività lavorativa che gli permette di guadagnare, il genitore deve rilevarlo in Tribunale affinché non venga disposto a suo carico il mantenimento, oppure, nel caso in cui venga disposto, nella fase dei provvedimento provvisori,  può chiedere la revoca del suo obbligo di mantenimento dimostrando però la sussistenza di offerte di lavoro (anche trovate dai genitori) e l’assenza di voglia di lavorare e di mettersi in gioco del figlio.

In conclusione, si può affermare con certezza che con il raggiungimento della maggiore età dei figli vengono meno le regole che riguardano i diritti di visita, di collocamento e di affidamento dei figli, mentre rimane per i genitori l’obbligo di mantenerli. Obbligo che non cessa automaticamente quando gli stessi raggiungono la maggiore età, ma può durare negli anni, secondo circostanze che devono valutarsi caso per caso.

In fase di separazione giudiziale il Giudice proverrà a prendere  provvedimenti che riterrà opportuni al fine di garantire al figlio della coppia che si sta separando l’adeguato mantenimento.