Quando si è prossimi ad affrontare un divorzio o una separazione un argomento importante di cui occuparsi è quello delle spese da sostenere per il mantenimento dei figli.

Alla base della gestione delle spese per il mantenimento dei figli la legge pone tre regole fondamentali:

  1. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli;
  2. i genitori possono mettersi d’accordo sulla misura e il modo con cui ciascuno provvederà al mantenimento dei figli (purché qualsiasi accordo fra i genitori non sia fatto contro il loro interesse);
  3. in mancanza di un accordo fra i genitori è il giudice a decidere la misura in cui ciascuno dei genitori contribuirà al mantenimento in misura proporzionale al reddito.

Quando le coppie non riescono a raggiungere un accordo è il giudice che decide l’importo dell’assegno di mantenimento per i figli, prendendo in considerazione: il tenore di vita, le sue esigenze e il ruolo che il genitore ha nella sua vita.

Il collocamento dei figli

I genitori possono essere distinti in genitore “collocatario” e genitore “non collocatario”.
Il genitore collocatario è quello con cui i figli continuano a vivere e con cui trascorrono la maggior parte del tempo.
Mentre quello non collocatario è il genitore con i cui i figli trascorrono meno tempo, magari vedendolo un solo pomeriggio alla settimana e un weekend si e uno no.

Il genitore non collocatario, non vivendo più con i figli, non potrà provvedere in prima persona alle loro spese di vita (come la spesa ) e dovrà contribuire versando, all’altro genitore, una somma di denaro a titolo di assegno di mantenimento.

È anche possibile: il collocamento paritario o paritetico, quando i genitori trascorrono con i figli lo stesso tempo. Ad esempio nel caso dello schema: 3+2+2 o della settimana alternata tra i genitori e in questo caso è possibile che non sia previsto l’assegno di mantenimento e ciascuno provvedere al mantenimento diretto dei figli, con la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.

Le spese ordinarie e spese straordinarie

Le spese possono essere ordinarie o straordinarie. Le spese ordinarie sono quelle  che soddisfano le esigenze primarie della vita dei figli e quindi sono incluse nell’assegno di mantenimento, ad esempio: spese alimentari, vestiti, ecc.

Per spese straordinarie, dette anche “extra assegno”, si intendono quelle spese non essenziali per la vita dei figli, spese che non vengono affrontate abitualmente, che sono imprevedibili nel regime di vita del figlio e che possono risultare a volte particolarmente gravose.

Linee guida del Tribunale di Milano

A riguardo si evidenzia che il Tribunale di Milano ha adottato le linee guidata per le spese straordinarie nelle separazioni e divorzi facilmente consultabili QUI. Un valido aiuto per poter capire in modo autonomo la suddivisione delle spese di mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio.

Le spese universitarie

Si è spesso discusso sul ruolo che hanno le spese universitarie, soprattutto perché alcune volte risultano essere molto consistenti, considerando che riguardano il mantenimento dei figli maggiorenni.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.34100/2021 ha affrontato il tema dell’ordinarietà/straordinarietà delle spese universitarie dei figli. Secondo questa sentenza le spese universitarie rientrano nell’ordinario regime di vita dei figli e, pertanto, devono essere considerate spese ordinarie a tutti gli effetti.  

Le spese universitarie, infatti, secondo la Corte non possono essere qualificate come “straordinarie” perché non presentano in particolare i caratteri della imprevedibilità e straordinarietà. Sono infatti spese ordinarie perché rientrano nel regime ordinario di vita dei figli e sono spese prevedibili, quindi quantificabili in anticipo dalla famiglia.

I genitori devono sempre tenere in considerazione una eventuale aspirazione del figlio di frequentare l’università e in questo dovranno sostenerlo economicamente per quanto possibile, senza che le spese relative si considerino come un “extra” nella vita del figlio, il quale ha il diritto di essere accompagnato e assistito dal genitore durante il suo percorso scolastico.

Università pubblica – università privata

È bene effettuare una precisazione. Se si tratta di università pubblica, le spese universitarie rientrano nelle spese ordinarie. Se si tratta invece di un’università privata, le spese universitarie saranno da considerare come spese straordinarie da decidere congiuntamente come supportarle in considerazione del reddito di ciascuno. Lo stesso vale quando il figlio voglia studiare all’estero.