TRASFERIMENTO IMMOBILIARE NELL’ATTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
È possibile, per una coppia che abbia intenzione di divorziare e separarsi, aggiungere nella stessa domanda con cui chiedono divorzio e separazione anche il trasferimento o la creazione di un diritto su un bene immobile, rivolto o all’altro coniuge o ad eventuali figli.
Ad esempio, è possibile allo stesso tempo ottenere il divorzio e trasferire il diritto di proprietà sulla casa familiare al figlio.
Il vantaggio che porta questa pratica, oltre al risparmio di tempo, ma anche di soldi.
Infatti, si può evitare di rivolgersi un notaio; ossia chi si occupa abitualmente si occupa dei passaggi di proprietà.
Il fatto di “saltare” questa fase comporta che la coppia non dovrà pagare il notaio per i suoi servizi (le spese per effettuare un passaggio di proprietà da un notaio si aggirano solitamente intorno ai 1.500 o 2.000 euro) e, di conseguenza, ci sarà un significativo risparmio sulle spese, unendo “tutto” in un’unica procedura davanti al giudice.
Non sarà neanche più necessario essere in possesso proprio dell’atto notarile che attesta il passaggio di proprietà per poter effettuare la trascrizione nel registro catastale, dal momento che il verbale redatto in udienza dal Cancelliere, in quanto pubblico ufficiale, risulta essere a tutti gli effetti un atto trascrivibile, quindi idoneo a rendere pubblico il trasferimento dell’immobile.
Per poter fare in modo che ciò si realizzi, quindi che avvenga correttamente il passaggio di proprietà di un immobile (o la creazione di un diritto reale minore sull’immobile) unendolo alla domanda di divorzio, devono essere rispettate determinate condizioni previste dalla legge.
Deve essere precisamente indicato nell’atto che le parti si accordano per effettuare questo tipo di trasferimento, inoltre devono essere presenti nella domanda:
- l’indicazione chiara del diritto reale che viene trasferito o costituito;
- il regime patrimoniale dei coniugi;
- l’autorizzazione del Giudice tutelare se il trasferimento è a favore di minore o figlio maggiorenne;
- l’identificazione dell’immobile.
La parte, marito o moglie, la quale ha deciso di cedere il bene immobiliare, dovrà:
- indicare se riceve in cambio un pagamento;
- dichiarare, in quanto soggetto a cui è ancora intestato l’immobile, che l’immobile è conforme ai dati catastali e alle planimetrie, pena la nullità del trasferimento o creazione del diritto (la dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione rilasciata da tecnico);
Allo stesso modo, la parte nei cui confronti è effettuato il trasferimento o la creazione del diritto dovrà a sua volta dichiarare di accettare che il trasferimento immobiliare venga fatto nei suoi confronti.
All’atto poi dovranno essere allegati tutti i documenti necessari, tra cui vi sono:
- l’eventuale provvedimento del giudice tutelare per il trasferimento a favore di un minore o incapace;
- la planimetria dell’immobile di cui avviene il trasferimento;
- una copia del bonifico o dell’eventuale pagamento del corrispettivo pattuito;
- la planimetria catastale vigente;
- un estratto di mappa;
- la visura catastale aggiornata e storica;
- eventuali dichiarazioni di prelazione o dichiarazioni del mediatore.
Dunque, questo istituto risulta vantaggioso per i coniugi sotto molti punti di vista! Permettendo di risparmiare tempo e soldi, inoltre i coniugi saranno subito in possesso di un regolare atto di passaggio della proprietà da iscrivere nei registri catastali.