Può essere sospeso l’assegno di mantenimento ad agosto se i figli sono con il genitore obbligato?

E’ una domanda che ci è stato chiesta più volte se è possibile SOSPENDERE o RIDURRE l’assegno di mantenimento quando figli sono in vacanza con i genitori durante il periodo di ferie.

Nel caso di specie, la cliente ci aveva chiesto se l’ex marito aveva sospeso legittimante ad agosto il mantenimento dovuto per le figlie in quanto entrambi i genitori avevano trascorso ad agosto due settimane di seguito con le bambine e il padre per quelle due settimane le aveva mantenute direttamente e per questo motivo riteneva corretto non versare il contribuito di mantenimento per le figlie.

La risposta che abbiamo dato alla nostra assistita è che il marito non si era comportato correttamente e ciò in base anche a quello che stabilisce la legge e la giurisprudenza dei Tribunali.

La questione del pagamento dell’assegno mensile relativo al mese di agosto è stata affrontata dai Tribunali che hanno esamiato casi in cui uno dei due genitori obbligati ha espressamente richiesto di essere esonerato dal versamento, trattandosi del periodo in cui la figlia trascorre con lui le vacanze estive.

  • Il mantenimento deve essere corrisposto anche per il periodo durante il quale la prole è in vacanza, o comunque permane per un lungo periodo, col genitore obbligato al relativo versamento. 
  • E’ bene sapere che  nel regolare la contribuzione dovuta da un genitore all’altro per il mantenimento dei figli il Giudice  “stabilisce una somma astratta in un’unica soluzione”. Il pagamento rateale, quindi, mese per mese, è stabilito con lo scopo di agevolare il genitore che è tenuto a versare il mantenimento.
  • Il genitore non collocatario è tenuto a versare all’altro, ogni anno e in via anticipata, seppure suddiviso in 12 rate, l’importo annuale calcolato dal giudice.

Per queste ragioni non è possibile ridurre, né tantomeno saltare, alcuna mensilità, nemmeno il mese di agosto, a nulla rilevando la circostanza che in quel determinato periodo egli coabiti con la prole.

  • La giurisprudenza lo conferma quando sostiene che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di ,corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alla modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (Cassazione 18869/2014).

In conclusione si può affermare che il contributo di mantenimento per i figli non costituisce il “mero rimborso delle spese sostenute” dal genitore nel mese corrispondente, ma “la rata mensile di un assegno annuale determinato” in base alle esigenze della prole e deve, pertanto, essere corrisposto anche per il periodo durante il quale la prole è in vacanza con il genitore obbligato.