Spese straordinarie per i figli
Le spese straordinarie relative ai figli sono quelle somme che i genitori sono tenuti a sostenere in ipotesi di separazione o divorzio.
Frequentemente accade che il giudice disponga a carico del genitore non collocatario, l’obbligo di corrispondere un assegno mensile che comprenda le spese ordinarie.
Ma oltre alle spese ordinarie comprese nell’assegno mensile di mantenimento vi sono anche le ”spese straordinarie” che non possano ritenersi comprese all’interno della somma corrisposta con l’assegno periodico.
Le spese straordinarie generalmente devono essere ripartite tra i due genitori nella misura del 50 %, tuttavia il giudice può disporre una differente ripartizione delle stesse, può essere previsto in alcuni casi che le spese straordinarie vengano sopportate al 100% da un solo genitore (ad esempio nel caso in cui uno dei due sia particolarmente benestante).
Nella maggior parte dei casi le spese straordinarie vengano ripartite in egual misura tra i due genitori.
E’ bene comprendere come funziona il sistema delle spese straordinarie e come i genitori possono organizzarsi per non incorrere in discussioni.
Le spese straordinarie possono essere
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Concordate
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Non concordate
Solitamente tutte le spese straordinarie devono essere concordate tra i genitori. Prima di sostenere ciascuna di queste spese, infatti, il genitore proponente dovrà ottenere il consenso dall’altro genitore.
Le spese straordinarie da CONCORDARE:
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SPESE SCOLASTICHE: libri di testo, materiale scolastico di inizio anno, particolari attrezzature didattiche necessarie alle attività didattiche, mensa, trasporto scolastico, viaggi di studio, ripetizioni, corsi di specializzazione, corsi di lingue, corsi musicali, rette scolastiche, tasse universitarie, spese per alloggio universitario e tasse per iscrizione a master;
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SPESE MEDICHE: esami diagnostici, analisi cliniche, visite mediche specialistiche, trattamenti sanitari, spese per medicinali, cure dentistiche e oculistiche e interventi chirurgici di ogni genere purché NON URGENTI;
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SPESE PER VIAGGI: viaggi d’istruzione, vacanze, centri estivi, viaggio di maturità;
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SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE: corsi di nuoto, calcio, danza, ballo, tennis, arti marziali, abbigliamento sportivo e abbonamenti ad una palestra;
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SPESE PER BABY SITTER O ASILI NIDO: spese per il dopo scuola e pre-scuola, baby sitter e asili nido purché NON PRESENTI NELL’ORGANIZZAZIONE FAMILIARE PRIMA DELLA SEPARAZIONE;
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ACQUISTI DI BENI PERSONALI PARTICOLARMENTE COSTOSI: personal computer, tablet, cellulari, televisori e console;
Le spese straordinarie DA NON CONCORDARE:
Le spese straordinarie non concordate sono quelle urgenti, ovvero quelle per le quali non possibile aspettare il consenso dell’altro genitore, come è il caso delle spese mediche urgenti e indifferibili.
È opportuno precisare che la determinazione delle spese come straordinarie è rimessa alla valutazione di ciascun Tribunale. Ciò comporta che la classificazione della spesa come ordinaria o straordinaria può variare da luogo a luogo.
Qui si allega il link del regime delle spese straordinarie secondo il Tribunale di Milano: https://tribunaleservizi-milano.giustizia.it/index.phtml?Id_VMenu=319&daabstract=796